Il punto saliente del chiarimento recita:
La cadenza triennale dell’aggiornamento formativo può ritenersi ragionevole in analogia a quanto previsto in materia di pronto soccorso, fatte salve diverse valutazioni in merito da parte del Datore di Lavoro.
Resta inteso che il Datore di Lavoro è comunque tenuto a formare e ad addestrare il proprio personale in occasione di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature/tecnlologie, di nuove sostanze/preparati pericolosi, nonché in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Traduzione:
Se il Datore di Lavoro non vuole fare diverse valutazioni in merito prendendosene ogni responsabilità, l’aggiornamento dovrà avere una cadenza triennale.
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