Un disegno di legge propone l’introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime. Ne parliamo con uno dei firmatari della proposta, il senatore Giovanni Barozzino.
Se è vero che in Italia sono numerosi i disegni e le proposte di legge depositate e che solo un numero esiguo di questi arrivano a completare l’iter per diventare legge, spesso tuttavia queste proposte possono essere esemplificative delle tendenze, a volte tra loro contrastanti, e delle possibili modifiche future in materia normativa.
Per questo abbiamo deciso di cominciare a soffermarci, con questo articolo e questa intervista, su alcuni dei disegni di legge, in attesa di discussione, che riguardano la materia che a noi come PuntoSicuro interessa, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le eventuali modifiche alla normativa vigente.
Rimandando ad un altro articolo l’approfondimento, in parte sul nostro giornale già avvenuto, del disegno di legge tendente al riordino e alla semplificazione del D.Lgs. 81/2008, a firma dei senatori Maurizio Sacconi e Serenella Fucksia, ci soffermiamo invece oggi su un recente disegno di legge che è stato presentato in Senato nei giorni scorsi. La proposta, che sarà depositata tra qualche giorno e che è firmata dai senatori Giovanni Barozzino e Felice Casson, è relativa all’introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime.
Il disegno di legge, che si inserisce nel solco del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) inasprendo le pene in caso di colpa cosciente, introduce nel codice penale i seguenti articoli, reati e definizioni:
– Art.589-quater (Omicidio sul lavoro);
– Art. 589-quinquies (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro);
– Art. 590-quinquies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime);
– Art. 590 – sexies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro);
– Art. 590 septies (Definizione di lavoratore e datore di lavoro).
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Riprendiamo a titolo esemplificativo quanto indicato dal disegno di legge relativamente all’omicidio sul lavoro (Art.1):
ART. 1 (Omicidio sul lavoro)
1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono aggiunti i seguenti:
“Art.589-quater. (Omicidio sul lavoro”).
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni.
Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs.n. 81/2008, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.Lgs. n. 81/2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D.Lgs n. 81/2008;
2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II, del D.Lgs n. 81/2008;
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
2. Art. 589-quinquies. (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro)
Nel caso di cui all’articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603 bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
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Rimandando alla lettura diretta degli altri 8 articoli del disegno di legge, presentiamo ora una breve intervista di approfondimento dei contenuti della proposta e delle intenzioni dei firmatari.
Un’intervista al senatore Giovanni Barozzino eletto nel 2013 e membro sia della 11ª Commissione permanente su Lavoro e previdenza sociale che della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Innanzitutto cerchiamo di comprendere come si è arrivati al disegno di legge relativo all’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime. Che valutazioni ha fatto lei e Felice Casson della situazione attuale della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? Perché ritenete necessario questo disegno di legge?
Giovanni Barozzino: “Presentare questo disegno di legge che introduce il reato di omicidio sul lavoro nel codice penale, per me non è stato facile, ho riflettuto tantissimo e alla fine mi son detto che, data la tragica situazione delle morti e degli infortuni sul lavoro, questa proposta diventava indispensabile.
Faccio parte della commissione d’inchiesta sugli infortuni e sulle malattie professionali del Senato, che si occupa appunto di sicurezza nei luoghi di lavoro e vi assicuro che le storie che ascoltiamo lasciano il segno: lavoratori, lavoratrici, famiglie intere che hanno perso i propri congiunti magari a seguito di un lavoro poco sicuro e per niente dignitoso. Intere famiglie traumatizzate dagli infortuni sul lavoro, malattie invalidanti e costose che spesso sono affrontate in perfetta solitudine e senza ottenere un riconoscimento giudiziario e risarcitorio”.
Quali ritiene siano i punti determinanti della vostra proposta?
Giovanni Barozzino: “Innanzitutto con questo testo intendiamo dare più forza a chi non ce l’ha, ovvero i lavoratori. Inoltre vogliamo dare un segnale ai datori di lavoro, che finora hanno goduto di troppa impunità, far intendere che gli omicidi sul lavoro non possono più essere considerati alla stregua di reati minori, che per la maggior parte non vengono sanzionati, approfittando anche della prescrizione.
Inoltre, poiché l’articolo 3 della nostra Costituzione dice che ogni cittadino ha pari dignità davanti alla legge, noi abbiamo introdotto questo reato sulla falsariga di quello dell’omicidio stradale, proprio per non creare di fatto ingiustificate disparità di trattamento.
Quindi con questo testo introduciamo nel codice penale dei nuovi articoli che prevedono il reato di omicidio sul lavoro, con le diverse gradazioni a seconda delle norme violate in tema di sicurezza sul lavoro; introduciamo il reato di omicidio sul lavoro aggravato nell’eventualità di sfruttamento sul lavoro, il reato di lesioni personali gravi o gravissime e altro ancora”.
Non crede che un miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro passi, prima ancora che dall’introduzione di nuovi reati o dall’inasprimento delle pene, attraverso un’opera di incentivazione e di valorizzazione di una reale gestione della sicurezza nelle aziende?
Giovanni Barozzino: “La mia cultura di vita, quella politica e sindacale mi ha fatto sempre mettere al primo posto l’importanza della prevenzione e della contrattazione. In effetti questo testo non tocca affatto il ” Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, del 2008, ma agisce solo sul codice penale, mantenendo intatto il Testo Unico.
Ma oggi il mondo del lavoro è talmente cambiato, in peggio, che sembra quasi impossibile parlare di prevenzione. Il mondo del lavoro è stato devastato da una precarietà senza precedenti: retribuzioni effettuate attraverso voucher o buoni pasti, lavoro sottopagato, partite iva, siamo di fronte a lavori di poche ore, di pochi giorni, sottopagato e senza diritti.
La domanda che dobbiamo porci è come si può fare prevenzione con un’organizzazione del lavoro così discontinua e, soprattutto, il lavoratore può pretendere la sicurezza sul lavoro a fronte della sua debolezza contrattuale, sapendo che magari dal giorno dopo può essere mandato tranquillamente a casa per aver osato rivendicare i suoi diritti? Per non parlare dei circa 3 milioni di lavoratori in nero, che sfuggono ai dati statistici dei morti o delle lesioni sul lavoro.
La precarietà non è mai stata amica della sicurezza sul lavoro e quindi questo testo può mettere un freno a chi pensa di avere carta bianca di fronte a lavoratori sempre più deboli e soli”.
La giurisprudenza spesso ritiene il datore di lavoro responsabile, nei casi di infortunio, anche per comportamenti colpevoli, imprudenti, imperiti del lavoratore perché si tratterebbe di comportamenti prevedibili. E molti imprenditori e operatori ritengono che sarebbe necessario responsabilizzare maggiormente i lavoratori nel loro ruolo di attori della propria e altrui sicurezza. Lei cosa ne pensa?
Giovanni Barozzino: “I lavoratori sono sempre responsabili, non ho mai visto lavoratori che mettano a rischio la loro salute e la loro vita. Quando alcuni ”datori di lavoro” sostengono che vorrebbero responsabilizzare i lavoratori di fatto non vogliono assumersi le loro responsabilità e scaricarle sul lavoratore. Una pretesa che, in assenza di diritti, darebbe loro la possibilità di sostenere che il lavoratore che subisce un infortunio sia poco responsabile”.
In Commissione Lavoro al Senato è depositato un altro disegno di legge, a firma Sacconi e Fucksia, in materia di salute e sicurezza. Si tratta di una proposta di semplificazione estrema della normativa vigente. Cosa ne pensa?
Giovanni Barozzino: “Come dicevo prima, questa proposta di legge vuole scaricare sui lavoratori la responsabilità degli incidenti e deresponsabilizzare il datore di lavoro. Proponendo l’abrogazione del Testo Unico in materia di salute e sicurezza, riduce le responsabilità oggettive dei datori di lavoro e carica quella dei lavoratori. Inoltre introduce un sistema di certificazione della corretta applicazione delle norme da parte di professionisti, pagati dagli stessi datori di lavoro. Un vero capolavoro! D’altra parte siamo abituati alle pensate del sen. Sacconi in materia di lavoro”.
In questi ultimi anni dopo una fase di consolidamento della normativa su salute e sicurezza i principi che sembrano guidare il legislatore sono quelli relativi alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, spesso ritenuti troppo onerosi, specialmente per le piccole aziende… Lei che ne pensa? È possibile operare una reale semplificazione senza ridurre le tutele nei luoghi di lavoro?
Giovanni Barozzino: “Purtroppo la semplificazione ha sempre significato riduzione dei diritti per i lavoratori e maggiore tolleranza per i datori di lavoro. Semplificare si deve, perché spesso le norme sono troppe e farraginose, ma non deve voler dire riduzione dei diritti. Ridurre la sicurezza ad una questione di risorse mi sembra francamente poco civile”.
Ritiene che la vostra proposta abbia la possibilità, con gli equilibri attuali, di essere approvata? E se sì, quali potrebbero essere i tempi?
Giovanni Barozzino: “Impossibile fare previsioni sui tempi, come sulla tenuta di questo Governo. Noi insisteremo perché venga messo all’ordine del giorno in tempi brevi, ma si vedrà. D’altra parte, quelli che più si sono spesi per l’introduzione dell’omicidio stradale dovrebbero, per coerenza, approvare anche questo nostro testo”.
Fonte: Punto Sicuro
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